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Ordinanza — n. 43410/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded, rejecting non-prosecution claim based on minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43410/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the Court found the grounds generic and unsupported. The appellate court had already correctly identified relevant aggravating factors regarding the defendant's conduct and credit risks without needing to examine every possible element.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; A generic and unfounded appeal contesting non-prosecution based on particular triviality of the offense is inadmissible when the lower court has sufficiently indicated the relevant aggravating circumstances without needing to examine all evaluation elements.

Parole chiave

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non-prosecution cause particular triviality inadmissible appeal generic grounds Article 131-bis cattiva gestione irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
- che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
- che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCANTONIO GIUSEPPE nato a FIRENZE il 04/06/1984 avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a MARCANTONIO GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 R.D. 267/1942 (dichiarazione di fallimento in data 20 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che il giudice di appello, nel porre a fondamento della statuizione impugnata il rilievo delle articolate e gravi modalità della condotta, la non esiguità del pericolo di non vedere accertati i loro crediti, cui si sono trovati esposti i creditori sociali, e l'abitualità nella commissione di reati da parte dell'imputato (come desumibile dal suo casellario giudiziale), si è puntualmente attenuto al principio di diritto secondo cui, sebbene, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere estensore Il Preside