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Ordinanza — n. 43407/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for threats and assault, citing lack of merit and procedural issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43407/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Vito Geraldi inadmissible, ordering him to pay court costs. Geraldi challenged a lower court's confirmation of his conviction for threats and assault, arguing the conduct did not meet the legal threshold for grave threats and that the sentence was excessive. The court rejected these claims, noting that the lower court properly assessed the intimidating nature of the expressions and that the sentencing discretion was exercised within legal bounds, while also ruling that the appeal regarding suspended sentence denial and civil damages was procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 609, Art. 612, Art. 582, Art. 585, Art. 61 c.p.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the factual assessment of criminal conduct or the proportionality of sentencing are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review suspended sentence denial civil damages quantification threats and assault conviction reati violenti vittima di infortunio gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.
Art. 612 c.p.
Art. 582 c.p.
Art. 585 c.p.
Art. 61 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014
pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, di modo che è senz'altro esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv.
Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009
Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERALDI VITO nato a BURGIO il 09/11/1958 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che GERALDI VITO propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 24 gennaio 2023, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, anche agli effetti civili, per i delitti di cui agli artt. 612, commi 1 e 2, cod. pen. e 582, comma 2, in relazione agli artt. 585, comma 2, n. 2 e 61 n.1 cod. pen. (fatti commessi in danno di Simone Giampaolo in Garlenda in data 31 marzo 2019);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per inidoneità della condotta contestata ad integrare gli estremi del delitto di minaccia grave di cui al capo A) della rubrica, è manifestamente infondato, posto che la Corte territoriale ha ben motivato in ordine alla concreta attitudine intimidatoria delle espressioni rivolte a Simone Giampaolo alla luce del tenore delle stesse e del complessivo contesto fattuale (personale e relazione) nell'ambito del quale ha avuto luogo l'episodio contestato (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre che replicare la medesima genericità dei motivi di gravame, già stigmatizzata nella sentenza di appello, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [vedasi richiamo all'irrogazione della pena base per il reato di cui al capo B) - lesioni aggravate - in misura pari al minimo edittale, con aumenti per le aggravanti contestate stimati contenuti e congrui, alla luce della gravità delle condotte e della capacità a delinquere dell'imputato, cfr. pag. 3 della sentenza impugnata]; - che il terzo motivo, con il quale ci si duole dell'illegittimo diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, posto che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti, di modo che è senz'altro esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136;

Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Rv. 246184); il che è quanto accaduto nel caso che occupa, in cui la Corte territoriale ha escluso tale beneficio alla luce delle numerose e gravi precedenti condanne a pene detentive per delitti già inflitte all'imputato, nei cui confronti è stata applicata anche la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con divieto di soggiorno (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - che il quarto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla eccessiva quantificazione del risarcimento del danno liquidato alla parte offesa, è non consentito in questa sede e manifestamente infondato, posto che il ricorrente sollecita un rivalutazione di un giudizio di merito che la Corte territoriale ha dimostrato di avere compiuto in maniera non arbitraria, avendo stimato congruo l'importo risarcitorio alla stregua delle emergenze processuali e del danno cagionato al Simone (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigl