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Ordinanza — n. 43405/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43405/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43405/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GIACOMO LIOTTA per il delitto di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Baressa in data 4 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen, art. 453 cod. pen; Ordinanza — n. 43405/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 e 455 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Baressa in data 4 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

Parole chiave

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sostanze pericolose possesso illecito di stupefacenti traffico aggravato di cocaina pericolo di traffico di stupefacenti reato grave infrazione grave alla lstup

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
251173) - che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 455 cod. pen.
art. 453 cod. pen
in relazione all'art. 453 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che integra il reato di cui all'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTA GIACOMO nato a CATANIA il 15/10/1995 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GIACOMO LIOTTA per il delitto di cui agli artt. 81 e 455 cod. pen., rideterminando la pena inflittagli (fatto commesso in Baressa in data 4 ottobre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, con il quale è dedotta la grossolanità della falsificazione, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche, in quanto sostenute da allegazioni prive di decisività ed oltretutto non rispettose principio dell'autosufficienza del ricorso (ciò con specifico riferimento alle dichiarazioni rese da Murru Irene e da Demontis Stefano), è altresì manifestamente infondato, posto che è jus receptum che, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione che dà luogo al reato impossibile si verifica solo quando il falso sia riconoscibile "íctu acuii" da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza, tenendo conto non solo delle caratteristiche oggettive della banconota„ ma altresì del suo normale uso e delle modalità e circostanze del suo scambio (Sez. 5, n. 15122 del 18/02/2020, Rv. 279153;

Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 266417; Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Rv. 251173) - che il secondo motivo, che lamenta la violazione dell'art. 455 cod. pen. in relazione all'art. 453 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che integra il reato di cui all'art. 455 cod. pen. la detenzione di "moneta avente corso legale nello Stato o fuori", secondo la formula dell'art. 453, n. 1, stesso codice, per tale dovendosi intendere quella cui sia stata attribuita dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e secondo le modalità del proprio ordinamento giuridico, di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria (Sez. 5, n. 1136 del 20/11/1968, dep. 1969, Rv. 110258), come nel caso dell'euro; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il