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Ordinanza — n. 43401/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and failure to properly challenge evidentiary exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43401/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The appellant argued that the Court of Appeal violated the law by partially reforming the conviction and excluding recidivism, but the Court found the first two grounds generic and lacking specific evidence. Regarding the third ground concerning the exclusion of witness testimony, the Court ruled the appeal failed to properly invoke the specific procedural nullity required under Article 182 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging the nullity of an evidentiary exclusion or the failure to renew instruction must explicitly invoke the specific statutory nullity; generic complaints or failure to argue the requisite procedural defect render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal evidentiary exclusion nullity Article 182 Code of Criminal Procedure procedural nullity invocation minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
271732), nonché con quello per il quale la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017
pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv.
Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013
d) cod.proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITAGGIO FRANCESCO PAOLO nato a TRAPANI il 26/10/1961 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di VITAGGIO FRANCESCO PAOLO per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 99, comma 4, e 612, comma 2, cod. peri., escludendo la recidiva contestata e riducendo la pena (fatti commessi in Trapani in data successiva o prossima al 16 dicembre 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i primi due motivi di ricorso, che denunciano vizio di violazione di legge, sono conclamatamente generici, poiché affidati ad astratte deduzioni circa lo statuto della prova richiesta ai fini dell'affermazione della responsabilità penale, senza alcuna allegazione di specifici elementi di prova atti a mettere in crisi l'impianto motivazionale come emergente da entrambe le sentenze di merito; - che il terzo motivo, che lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, ossia la testimonianza di Canino Paolo, è generico e manifestamente infondato„ posto che non solo non si confronta con il pacifico principio di diritto secondo cui la revoca dell'ordinanza ammissiva di testi della difesa, resa in difetto di motivazione sulla superfluità della prova, produce una nullità di ordine generale che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in caso contrario, essa è sanata (Sez. 6, n. 53823 del 05/10/2017, Rv. 271732), nonché con quello per il quale la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

d) cod.proc.pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv. 259136), diversamente non essendo censurabile in cassazione, se non per manifesta illogicità della motivazione, trattandosi di istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), ma neppure con la puntuale argomentazione rassegnata sul punto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2, punto 1); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre