Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43396/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges only the reasoning of a peace court appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43396/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Antropoli Ilaria inadmissible, ordering her to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment violated the law and contained reasoning defects regarding evidence. The court rejected this because appeals against peace court decisions for such defects are explicitly barred by specific procedural statutes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; d.lgs. n. 274/2000, art. 39-bis: Appeals against peace court judgments for defects in reasoning are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility peace court judgment defect in reasoning procedural bar evidence misinterpretation perseguimento penale per diffamazione diffamazione discorso di odio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000
art. 595 cod. pen
- che ANTROPOLI ILARIA propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato la condanna inflittagli dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen.
art. 51 cod. pen
- che i proposti motivi, che denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 51 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTROPOLI ILARIA nato a CASERTA il 25/07/1980 avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ANTROPOLI ILARIA propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha confermato la condanna inflittagli dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in Santa Maria Capua Vetere in data 15 novembre 2012);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i proposti motivi, che denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 51 cod. pen., dissimulano, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la censura del mero vizio di motivazione, sotto il profilo del 'travisamento della prova', che non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc:. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417;

Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il Consigli