Cassation appeal dismissed as sentencing discretion belongs to trial courts under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the trial court's sentencing for crimes committed in Spresiano, arguing the punishment was inappropriate. The court rejected this because sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, prohibiting cassation courts from re-evaluating the proportionality unless arbitrariness is proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The proportionality of the sentence is a matter of discretion for the court of first instance, and the Court of Cassation cannot review this determination unless it results from mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLINI GIULIANO nato a CAMPOSAMPIERO il 05/12/1956 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ZOLINI GIULIANO per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 337 cod. pen. (fatto commesso in Spresiano il 10 maggio 2017) e di cui agli art. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Spresiano dall'A. maggio 2012 al 9 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, oltre ad essere generico, perché affidato a censure del tutto prove di confronto, men che meno critico con le ragioni argomentate a sostegno della statuizione impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5532 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci