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Ordinanza — n. 43222/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft of public utilities, ruling it prosecutable ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction of Aurelia Furfaro for aggravated theft and violation of seals. The appellant argued that the crime was not prosecutable by private complaint under new 2022 legislation and claimed self-defense, but the court found these arguments factually unsupported. Consequently, the court ruled that theft of electricity and water remains an ex officio prosecution offense and dismissed the appeal with costs.

Regesto Legislator

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Art. 625 n. 7 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Theft of public utilities remains prosecutable ex officio regardless of new procedural rules, and self-defense claims must be substantiated by facts rather than mere complaints.

Parole chiave

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aggravated theft public utilities ex officio prosecution self defense claim private complaint requirement Cassation inadmissibility pubblica utilità impiego di risorse pubbliche stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 625 n. 7 cod. pen.
150 del 2022, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che il furto aggravato ex art. 625 n.
Art. 54 cod. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FURFARO AURELIA nato a ROSARNO il 16/06/1975 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha riformato, dichiarando la responsabilità dell'imputata per il reato di cui al capo 1) e ritenendo la recidiva come contestata, la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 3 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva assolto Aurelia Furfaro per i reati di furto aggravato perché il fatto non costituisce reato e di violazione di sigilli perché il fatto non sussiste; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia l'inosservanza di legge in relazione all'errata applicazione della legge penale circa la procedibilità a querela del reato, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che il furto aggravato ex art. 625 n. 7, cod. pen., rimane procedibile d'ufficio se commesso su cose destinate al servizio pubblico, come nel caso di specie, in cui si contesta il furto di energia elettrica e di acqua; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci