Cassation court dismisses appeal regarding aggravated theft, rejecting special damage mitigation and generic mitigation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kalech Belhassen inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The defendant argued for a special mitigation due to minor property damage and general mitigating circumstances, but the court found the damage to the vehicle was not irrisory and the general mitigation claim was procedurally barred in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals challenging the granting of general mitigating circumstances or alleging violation of law regarding punitive treatment are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia del 15 ottobre 2020 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Belhassen Kalech per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, atteso che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il danno sia irrisorio e tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, non potendosi considerare tale il danno arrecato alla vettura; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis