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Ordinanza — n. 43218/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to repetition of already rejected arguments regarding aggravated theft circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43218/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the law regarding an aggravating circumstance of theft, but this claim was deemed a repetition of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the second-instance decision which reduced the sentence by excluding specific aggravating factors.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 625, n. 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded because they merely repeat arguments already adequately examined and dismissed by the court of second instance.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal repetitive arguments aggravating circumstances theft second instance review procedural costs order infrazione privilegiata perseguimento penale per truffa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 625, n. 4, cod. pen.
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI PATRIZIA nato a TREVISO il 17/02/1966 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, escludendo l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 15 settembre 2015 che aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Floriani per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta l'inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di secondo grado (si veda pag. 4 della motivazione del provvedimento impugnato in cui i giudici di merito specificano che l'aggravante della destrezza ricorre ogniqualvolta la condizione di distrazione della persona offesa sia causata ed indotta dall'agente per poi trarne un vantaggio); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso