Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to prior criminal record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly justify the denial of generic mitigating circumstances, violating procedural requirements. The court rejected this claim because the first-instance judgment adequately explained that the appellant's multiple prior criminal records precluded finding any positive elements to mitigate the offense's gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616, comma 1 c.p.p.: An appeal challenging the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment provides a congruent and reasoned assessment of the defendant's prior record and lack of positive factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACHY TAHER nato il 06/05/1992 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 ottobre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Taher Achy per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la carenza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche con contestuale violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché il giudizio sulla mancata concessione delle attenuanti generiche sia stato congruamente motivato affermando il mancato rinvenimento di elementi positivamente valutabili, poiché l'imputato risulta gravato da plurimi precedenti penali e non è dato ravvisare altre circostanze di fatto che valgano a mitigare la gravità della condotta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il