Cassation court dismisses appeal against inadmissibility of generic appeal grounds in criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by two lawyers against the lower court's decision inadmissible. The appellant argued that the appellate court violated procedural norms by rejecting the appeal, claiming the grounds were not generic. The court rejected these claims, finding that the appeal act clearly demonstrated excessive generality in its arguments, thereby validating the lower court's dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are excessively generic, and such genericity is a valid basis for dismissal when clearly evident in the appeal act.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC ROMINA (CUI 02T4Y0F) nato a ROMA il 17/01/1995 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputata confermando la sentenza del Tribunale di Padova del 19 febbraio 2015 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Romina Nikolic per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 2, cod. pen., l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso proposto dall'Avv. Sergio Gristina in favore dell'imputata, con cui lamenta l'inosservanza delle norme processuali con riferimento alla ritenuta inammissibilità dei motivi di appello, è manifestamente infondato in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti poiché, analizzando l'atto di appello proposto dall'imputata, si può evincere come i motivi di appello fossero effettivamente eccessivamente generici; - che anche il ricorso proposto dall'Avv.
Luciano Bason, con cui la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa la ritenuta inammissibilità dell'appello presentato dall'imputata, è manifestamente infondato poiché asserisce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, dai quali si evince come i motivi di appello fossero caratterizzati da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci