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Ordinanza — n. 43214/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and failure to prove resistance to evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Paola Mengozzi inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to address specific grounds regarding the misuse of her profile for thefts and the improper application of expert testimony. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific argumentation and because the evidence of resistance was not proven, rendering the appeal non-compliant with legal requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, c.p.p.; Sez. 2, n. 7986/2016: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without specific critique, and if the claim of evidence inutility is unsupported by proof of resistance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific argumentation proof of resistance evidence inutility procedural costs award sanzione disciplinare dell'avvocato truffa aggravata licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
269218); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGOZZI PAOLA nato a FORLI' il 24/08/1970 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 14 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Paola Mengozzi per il reato di furto aggravato continuato e l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo e il secondo motivo di ricorso dell'imputata, i quali possono essere trattati congiuntamente, con cui si lamenta il vizio della motivazione in ordine, rispettivamente, alla possibilità che altre dipendenti potessero utilizzare il profilo dell'imputata per commettere i furti all'asserita sottrazione di un Gratta e Vinci da C 1.000,00, sono inammissibili perché entrambi fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputata, che si duole dell'erronea applicazione della legge in relazione all'utilizzabilità della relazione di consulenza tecnica d'ufficio svolta nell'ambito del procedimento civile, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto sprovvisto della prova di resistenza, atteso che questa Corte ha affermato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina e altro, Rv. 269218); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così