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Ordinanza — n. 43213/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; defendant ordered to pay court costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43213/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Anna Cosima Renna inadmissible due to extreme genericity in her arguments. Renna challenged the lower court's confirmation of her conviction for threats, citing alleged procedural violations and flaws in the reasoning. The court rejected these claims, ruling that the lack of specific legal grounds rendered the appeal invalid under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are characterized by extreme genericity and lack of specific legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility extreme genericity standard Code of Criminal Procedure court costs award procedural violation claim allegazioni insufficientemente motivate minaccia non comprovata motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA ANNA COSIMA nato a SQUINZANO il 12/10/1950 avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Lecce del 13 ottobre 2022 che aveva affermato la penale responsabilità di Anna Cosima Renna per il reato di minacce e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che i motivi del ricorso dell'imputata, che lamenta violazione di legge circa l'omessa acquisizione di prove ritualmente richieste e il vizio di motivazione, sono inammissibili in quanto caratterizzati da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10