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Ordinanza — n. 43212/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to patent refutation of alleged procedural violations in the record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the alleged procedural violations were explicitly contradicted by the trial record. The appellant claimed the court ignored a valid request for a summary trial and failed to address a legitimate impediment, but the record showed the summary trial request was untimely and the impediment was properly addressed. Consequently, the court rejected the claims as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the alleged violations of procedural norms are patent and clearly refuted by the case file, as the court must rely on the established record rather than unsubstantiated assertions.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural violation summary trial request legitimate impediment patent refutation court costs criminal procedure code abuso di carte-chèques

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
268107); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 175, comma 2, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANKOVA NEDYALKA nato il 19/08/1984 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; Iv

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) per mancanza della condizione di procedibilità della querela e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 luglio 2011 che aveva affermato la penale responsabilità di Nedyalka Stankova per i reati di possesso indebito di carte di pagamento (capo a) e furto aggravato (capo b) e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il ricorso dell'imputata, nella parte in cui lamenta la violazione di legge con riferimento all'avvenuta trattazione del procedimento nonostante l'istanza di legittimo impedimento avanzata dal difensore, è inammissibile in quanto inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti poiché nel verbale di udienza vi è puntuale motivazione, con cui la ricorrente non si confronta; - che il ricorso, nella parte in cui la ricorrente si duole della violazione di legge circa l'avanzata istanza di giudizio abbreviato che non sarebbe stata tenuta in considerazione dalla Corte territoriale, è manifestamente infondato poiché asserisce violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, dai quali si evince come l'istanza fosse tardiva e non contenuta nell'atto di appello, anche atteso che questa Corte di legittimità ha affermato che è riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi (Sez.

U, n. 52274 del 29/09/2016, Rrushi, Rv. 268107); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese 2 él/ processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.