Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim regarding lack of particular triviality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Luna Satori inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted Satori of aggravated attempted theft, rejecting her argument that the crime lacked particular triviality due to the value of the goods and the manner of commission. The Court found the appeal's claim regarding the judge's reasoning to be manifestly unfounded as the lower court clearly explained why the offense was grave.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. pen.: An appeal alleging violation of the law or defects in reasoning is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has adequately addressed the specific circumstances negating the defense of particular triviality.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI LUNA nato a CESENA il 02/06/1989 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 novembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di Luna Satori per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come il fatto in contestazione, per le modalità di commissione e il valore della merce oggetto del tentativo di furto, evidenzi come il reato non possa considerarsi di particolare tenuità ma, addirittura, debba considerarsi grave; si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso