Italian Court dismisses appeal on grounds of inadmissibility and lack of merit regarding jurisdiction and charges.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Eddo Convento inadmissible and dismissed it entirely. Convento challenged a lower court's partial acquittal on grounds of jurisdictional incompetence and the validity of charges for assault and threats. The court rejected these arguments, citing established jurisprudence on judicial competence and procedural rules that barred the review of specific vices of motivation in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The Court of Cassation holds that appeals alleging jurisdictional incompetence based on the judge of peace's authority must be raised at the first instance, and appeals limited to violations of law cannot challenge vices of motivation regarding admitted grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONVENTO EDDO nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il 22/03/1938 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; r .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, assolvendo l'imputato dal reato di ingiuria e dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti per essere il restante reato ascrittogli estinto per prescrizione, la sentenza del Tribunale di Venezia del 11 dicembre 2014 che aveva affermato la penale responsabilità di Eddo Convento per i reati di lesioni personali, ingiuria e minaccia e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, Paolo Stradiotto; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione e l'erronea applicazione della legge e la mancanza e l'illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di prime cure, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che l'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della perpetuati° iurisdictionis purché il reato gli sia stato correttamente attribuito ab origine e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo (Sez.
U, n. 28908 del 27/09/2018, Balais, Rv. 275869); - che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui l'imputato si duole del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, ed il terzo motivo sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen, mentre è il secondo motivo è manifestamente infondato nel resto, avendo la Corte territoriale ritenuto sussistente l'idoneità della minaccia ad incutere timore; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestazione del reato di lesioni personali, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché denuncia vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme