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Ordinanza — n. 43206/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43206/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43206/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO MAURO ALDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/08/1993 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato ex art. 581 cod. proc. pen. per mancanza di specificità dei motivi poiché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, disponendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza del 26 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mauro Aldo Spadaro per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è inammissibile e comunque manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha più volte affermato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv.277811); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello e al travisamento dello stesso, è manifestamente infondato poiché asserisce una contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43206/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. per mancanza di specificità dei motivi poiché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, disponendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza del 26 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mauro Aldo Spadaro per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è inammissibile e comunque manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha più volte affermato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv.277811); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello e al travisamento dello stesso, è manifestamente infondato poiché asserisce una contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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tentato furto furto di lieve entità truffa aggravata commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
- che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato ex art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO MAURO ALDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/08/1993 avverso l'ordinanza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato ex art. 581 cod. proc. pen. per mancanza di specificità dei motivi poiché non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, disponendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza del 26 maggio 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mauro Aldo Spadaro per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., è inammissibile e comunque manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha più volte affermato che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 2, n.51531 del 19/11/2019, Greco, Rv.277811); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia il vizio di motivazione in relazione al contenuto dell'atto di appello e al travisamento dello stesso, è manifestamente infondato poiché asserisce una contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 2 i processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos