Ordinanza — n. 43205/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORE GIOVANNI nato a CASORIA 11 10/05/1971 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Amore per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorrente Giovanni Amore ha fatto pervenire la sua rinuncia al ricorso, cosicché la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORE GIOVANNI nato a CASORIA 11 10/05/1971 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Giovanni Amore per il reato di possesso di segni distintivi contraffatti e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il ricorrente Giovanni Amore ha fatto pervenire la sua rinuncia al ricorso, cosicché la sua impugnazione deve essere dichiarata inammissibile; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/