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Ordinanza — n. 43201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJDOULI FATIHA nato il 12/03/1980 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Fatiha Mejdouli per il reato di lesioni personali aggravate e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova e alla sussistenza della legittima difesa, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; in particolare, il giudice di merito ben chiariva le motivazioni alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata e i ragionamenti sottesi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza che si possano rilevare profili di illogicità o violazioni di legge; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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lesioni gravi corresponsabilità della vittima reati violenti aggressione fisica vittima di infortunio risarcimento alle vittime di reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEJDOULI FATIHA nato il 12/03/1980 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Fatiha Mejdouli per il reato di lesioni personali aggravate e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova e alla sussistenza della legittima difesa, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato; in particolare, il giudice di merito ben chiariva le motivazioni alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputata e i ragionamenti sottesi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali acquisite, senza che si possano rilevare profili di illogicità o violazioni di legge; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputata, con il quale la ricorrente denunzia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto è costituito da mere doglianze in punto di fatto; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci