Italian Supreme Court dismisses appeal on theft attempt, ruling consummation occurs upon acquisition of control.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the theft was only attempted because the victim recovered the stolen item, but the court rejected this based on established precedent. The court ruled that the crime of theft is consummated once the thief acquires even temporary control over the object, regardless of the victim's ability to retrieve it later.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 cod. pen.; The crime of theft is consummated upon the acquisition of control over the object by the thief, and the victim's subsequent recovery of the item does not negate consummation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHRAA ABDERRAHMAN nato a REGGIO EMILIA il 04/10/2001 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Lancellotti, che ha insistito per raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. e rideterminando la pena, la sentenza del Tribunale di Milano del 17 dicembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Abderrahman Bouchraa per il reato di furto con strappo aggravato e l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata configurabilità della fattispecie del tentativo ex art. 56 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che il momento consumativo del furto coincide con l'acquisita disponibilità, anche se per un breve periodo, dell'oggetto conseguente allo spossessamento del detentore, non essendo concepibile il possesso del bene da parte di un altro soggetto senza il consenso del detentore medesimo, e che Nessuna influenza esercita sull'avvenuta consumazione del reato il fatto che il derubato abbia potuto seguire l'operato dell'agente nell'iter criminoso e recuperare la refurtiva (Sez. 2, n. 17420 del 16/12/1988, Pivari, Rv. 182848); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d