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Ordinanza — n. 43197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANO MAURIZIO nato a FUCECCHIO il 03/07/1979 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 31 marzo 2017 che, all'esito del rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Maiorano per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto inerente il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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dichiarazione mendace attenuazione della pena sanzioni penali pentito falsificazione di monete pagamento dell'ammenda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANO MAURIZIO nato a FUCECCHIO il 03/07/1979 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze del 31 marzo 2017 che, all'esito del rito abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Maurizio Maiorano per i reati di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di evasione e, ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata recidiva, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto inerente il trattamento sanzionatorio risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il