Ordinanza — n. 43196/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADELSBURG COSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/07/1982 PIANI PAMELA nato a ROMA il 21/04/1978 BELLANTE RICHARD nato a PERUGIA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43196/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADELSBURG COSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/07/1982 PIANI PAMELA nato a ROMA il 21/04/1978 BELLANTE RICHARD nato a PERUGIA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ADELSBURG COSIMO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 20/07/1982 PIANI PAMELA nato a ROMA il 21/04/1978 BELLANTE RICHARD nato a PERUGIA il 28/02/2000 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 23 settembre 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Adelsburg, Pamela Piani e Richard Bellante per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, esclusa la recidiva contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., li aveva condannati alla pena di giustizia; - che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato di tentato furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare un'ipotesi di reato; - che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno affermato che, nel caso di specie, considerata la rilevanza del fatto e la personalità degli imputati, non ricorrono elementi di segno positivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d