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Ordinanza — n. 43195/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissible grounds for reviewing sentencing in abbreviated proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43195/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court had convicted the defendant in abbreviated proceedings for assault and expulsion, while the appellant argued that generic mitigating circumstances should apply regarding the victim's use of a blunt object. The court rejected this claim because the sentencing was adequately motivated based on the facts and the absence of positive elements regarding the defendant's personality or conduct, noting that new evidence is precluded in this stage of review.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal against a judgment in abbreviated proceedings is inadmissible if the complaint concerns the sentencing without demonstrating a violation of the law or a lack of adequate motivation, as the court must rely on the existing record and cannot re-evaluate facts or apply new mitigating circumstances.

Parole chiave

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abbreviated proceedings inadmissible appeal sentencing review mitigating circumstances procedural costs expulsion order lack of motivation infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUICHAMI HASSAN nato il 08/05/1975 avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Cristina Meoni, che ha sostenuto che il ricorso è ammissibile e ha chiesto la sua assegnazione ad altra sezione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia del 3 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Rachid Dawdi alias Hassan Guichami per i reati di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, lesioni personali aggravate e per la contravvenzione di cui all'art. 4 della I. 110/1975 e, esclusa l'aggravante dei futili motivi e la recidiva e ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia disponendo l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato a pena espiata; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile atteso che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto e dell'assenza di elementi positivamente valutabili in ordine alla personalità o alla condotta dell'imputato (si vedano pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato), mentre il ricorrente sostiene che le attenuanti generiche dovrebbero essere applicate in considerazione dell'utilizzo, da parte della persona offesa, di un oggetto contundente, utilizzo che la Corte di appello ha escluso e che secondo il ricorrente dovrebbe essere riconosciuto sulla base di una diversa valutazione del materiale istruttorio che, sebbene invocata dall'imputato a questa Corte di cassazione, è preclusa in sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così