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Ordinanza — n. 43194/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against partial reform of theft conviction regarding accessory crimes and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had partially reformed a conviction for aggravated theft and illegal possession of tools, rejecting the claim that the possession crime was absorbed by the theft. The appellant argued for absorption of the possession charge and greater leniency, but the court found these arguments already fully examined and rejected by the trial judge without logical or legal flaws.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: Appeals regarding the absorption of accessory crimes or the weighting of mitigating versus aggravating circumstances are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court's reasoning is logically sound and free from legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal absorption of crimes accessory offense sentencing weight Court of Cassation penal procedure code court costs riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
4 della sentenza della Corte territoriale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCRINIC TIMUR nato il 04/02/1988 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di Timur Scrinic per il reato di furto aggravato (capo a) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo b) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e della illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui al capo b) nel reato di cui al capo a), è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che è la stessa congerie di attrezzi rinvenuti a dare conto della oggettiva impossibilità di impiego di tutti gli attrezzi solo per commettere i furti in contestazione (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione (si veda pag. 4 della sentenza della Corte territoriale); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d