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Ordinanza — n. 43193/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and contradictory motivation lacking specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43193/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Raffaello Zuppardi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical and contradictory, but the court found the complaint too generic to merit review. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the criminal conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are characterized by extreme genericity and fail to demonstrate specific contradictions in the lower court's motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal contradictory motivation procedural costs order Cassa delle ammende truffa in materia di credito sanzioni pecuniarie ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUPPARDI RAFFAELLO nato a LUCCA il 08/02/1970 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca del 6 dicembre 2016 che aveva affermato la penale responsabilità di Raffaello Zuppardi per i reati di furto aggravato ex art. 625, n. 7, cod. pen. e indebito utilizzo di carte di credito o pagamento e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile perché caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04