Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISIO SEBASTIANO ROSARIO nato a CATANIA il 15/09/1978 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sebastiano Rosario Aloisio per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivaleti all'aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione per travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta «destra» investa la persona del derubato, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361), e ancora, si è ritenuto che il «gesto fulmineo» ad opera dell'autore del furto possa rientrare nella nozione di destrezza utile a configurare la circostanza in discorso (Sez. 5, n. 8433 del 26/02/2019, Serio, non massimata); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, è anch'esso manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità non trattandosi di un danno dal valore irrisorio, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di un trattamento sanzionatorio più mite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di lieve entità furto aggravato risarcimento per atto illecito reati contro il patrimonio tentato furto commisurazione della pena per rapina
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOISIO SEBASTIANO ROSARIO nato a CATANIA il 15/09/1978 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 23 giugno 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Sebastiano Rosario Aloisio per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivaleti all'aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge e l'illogicità della motivazione per travisamento della prova, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, atteso che questa Corte ha affermato che in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste sia quando la condotta «destra» investa la persona del derubato, sia quando riguardi direttamente il bene sottratto che non si trovi sul soggetto passivo, ma alla sua portata e sotto la sua immediata vigilanza, anche se non a stretto contatto fisico, come nel caso di specie (Sez. 5, n. 23549 del 15/07/2020, Ferrari, Rv. 279361), e ancora, si è ritenuto che il «gesto fulmineo» ad opera dell'autore del furto possa rientrare nella nozione di destrezza utile a configurare la circostanza in discorso (Sez. 5, n. 8433 del 26/02/2019, Serio, non massimata); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità, è anch'esso manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità non trattandosi di un danno dal valore irrisorio, secondo quanto rilevato dalla Corte territoriale; - che il terzo motivo di ricorso dell'imputato, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di un trattamento sanzionatorio più mite, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione (si veda, in particolare, pagina 3 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.