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Ordinanza — n. 43184/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as grounds are too generic and lack legal support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43184/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Patrizia Floriani inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility for aggravated theft, arguing a defect in the reasoning. The court rejected this claim because the arguments presented were overly generic and failed to provide the necessary legal or factual basis required for such a request.

Regesto Legislator

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 590, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are excessively generic and lack the legal reasons and factual data required to support the request for reform.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of factual data aggravated theft procedural costs motivi di cassazione difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 590, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FLORIANI PATRIZIA nate a TREVISO il 17/02/1966 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 28 maggio 2014 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Patrizia Floriani per il reato di furto aggravato e, ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale la imputata si duole del vizio della motivazione circa l'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni caratterizzate da estrema genericità e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che possano sorreggere la richiesta; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/