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Ordinanza — n. 43182/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43182/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43182/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIULO COSIMO nato a BRINDISI il 08/07/1972 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati in contestazione e riducendo ADnce-rt 'sale la pena, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 lago . • 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Andriulo per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge circa l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e invoca altresì un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta il vizio di motivazione, è manifestamente infondato poiché asserisce una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43182/2023 — snpen · Corte di Cassazione: • 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Andriulo per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge circa l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e invoca altresì un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta il vizio di motivazione, è manifestamente infondato poiché asserisce una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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azione di risarcimento danni da sequestro confisca di valori patrimoniali corruzione nell'esecuzione forzata sottrazione di cose sequestrate altri reati ammonizione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDRIULO COSIMO nato a BRINDISI il 08/07/1972 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha riformato, riconoscendo il vincolo della continuazione fra i reati in contestazione e riducendo ADnce-rt 'sale la pena, la sentenza del Tribunale di Brindisi del 5 lago . • 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Cosimo Andriulo per i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole dell'erronea applicazione della legge circa l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale e invoca altresì un'inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie; - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato, che contesta il vizio di motivazione, è manifestamente infondato poiché asserisce una palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2