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Ordinanza — n. 43179/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated attempted theft, citing lack of new facts and merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43179/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigating circumstance regarding property damage and challenged the aggravating factor of theft, but the Court found these points either factually undeveloped for review or merely repetitive of lower court reasoning. Consequently, the conviction for aggravated attempted theft was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on facts not deduced in the appeal act or if they merely reproduce arguments already adequately examined by the trial courts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated attempted theft mitigating circumstance damage repetitive argumentation Court of Cassation review assicurazione contro il furto tentato furto confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NERONI STEFANO nato a ROMA il 31/05/1966 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 10 dicembre 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefano Neroni per il reato di tentato furto aggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non è consentito della legge in sede di legittimità poiché poggia su circostanze di fatto non dedotte con l'atto di appello (in particolare la circostanza della possibilità di ottenere dei duplicati delle tessere ATAC in caso di smarrimento o furto) e non verificabili innanzi a Codesta Corte di Cassazione; - che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche da parte dei giudici di merito; - che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della violazione di legge e dei vizi di motivazione in relazione alle valutazioni in tema di pena, è anch'esso inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; nel caso di specie la Corte territoriale ha fatto riferimento anche alla personalità dell'imputato, espressiva di una spiccata tendenza a delinquere; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d