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Ordinanza — n. 43178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; • - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mauro Castelli per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, il cui unico motivo era inerente al contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale e non alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, il cui unico motivo era inerente al contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale e non alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

Parole chiave

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aggravamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale furto aggravato revisione della sentenza penale circostanza attenuante tentato omicidio aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLI MAURO nato a ROMA il 10/04/1972 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 27 febbraio 2021 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Mauro Castelli per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, il cui unico motivo era inerente al contenimento della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale e non alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso