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Ordinanza — n. 43177/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming lack of motive for acquittal on self-defense grounds. Appeal rejected as procedural defect and unfounded legal violation. Court affirms acquittal based on evidentiary doubt regarding self-defense. Appeal dismissed due to lack of procedural grounds and unfounded legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43177/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible and ordered the payment of court costs. The appellant argued the lower court violated the law by acquitting the defendant on self-defense grounds without fully proving the exemption or providing adequate reasoning. The Court rejected this, stating that a mere doubt regarding the existence of a justifying cause warrants an acquittal under procedural law, and the lower court correctly applied this principle based on witness testimony.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000: An appeal challenging an acquittal on grounds of insufficient motivation for a justifying cause is inadmissible in cassation; the principle of acquittal upon doubt regarding the existence of such causes prevails over claims of procedural defects.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal self-defense exemption doubt in criminal evidence acquittal on doubt procedural defect in cassation lack of motivation court costs award risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 cod. pen.
Art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000
Art. 530, comma 3 cod. proc. pen.
274 del 2000; - che lo stesso motivo è manifestamente infondato, quanto alla violazione di legge, perché è stato correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di cause di giustificazione, secondo il quale, in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 530 cod.
Art. 529, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
art. 52 cod. pen
art. 530 cod. proc. pen
274 del 2000; - che lo stesso motivo è manifestamente infondato, quanto alla violazione di legge, perché è stato correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di cause di giustificazione, secondo il quale, in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 530 cod.
art. 529 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Rv. 208473
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile RONCELLI ANGELO nato a ALMENNO SAN BARTOLOMEO il 26/05/1942 nel procedimento a carico di: MARTONE ALFONSO nato a MILANO il 11/04/1976 avverso la sentenza del 02/02/2023 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. Marco Zambelli, che ha chiesto l'assegnazione del ricorso ad altra sezione;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bergamo ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo del 1 marzo 2022 che aveva assolto Alfonso Martone dall'imputazione di lesioni personali, in danno della parte civile appellante Angelo Roncelli, perché il fatto non costituiva reato; - che l'unico motivo di ricorso della ricorrente parte civile, che si duole dell'inosservanza dell'art. 52 cod. pen. per avere il Tribunale riconosciuto l'esimente della legittima difesa senza acquisire la piena prova della fattispecie esimente e della mancanza di motivazione circa il riconoscimento della suddetta esimente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, quanto al vizio di motivazione, dovendo trovare applicazione l'art. 39-bis d.lgs. n. 274 del 2000; - che lo stesso motivo è manifestamente infondato, quanto alla violazione di legge, perché è stato correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte di cassazione in tema di cause di giustificazione, secondo il quale, in forza del disposto di cui al comma 3 dell'art. 530 cod. proc. pen., il giudice pronuncia sentenza di assoluzione quando vi sia anche il semplice dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, dovendo il concetto di dubbio contenuto in tale disposizione deve essere ricondotto a quello di «insufficienza» o «contraddittorietà» della prova di cui al comma 2 dell'art. 529 cod. proc. pen. ed al comma 2 dello stesso art. 530 cod. proc. pen., sicché, quando la configurabilità di cause di giustificazione sia stata allegata dall'imputato, è necessario procedere ad un'indagine sulla probabilità della sussistenza di tali esimenti: la presenza di un principio di prova o di una prova incompleta porterà all'assoluzione, mentre l'assoluta mancanza di prove al riguardo, o la esistenza della prova contraria, comporterà la condanna; solo allorché, nonostante tale indagine, non si sia trovata alcuna prova che consenta di escludere la esistenza di una causa di giustificazione, il giudizio sarà parimenti di condanna, qualora non siano stati individuati elementi che facciano ritenere come probabile la esistenza di essa o inducano comunque il giudice a dubitare seriamente della configurabilità o meno di una scriminante (Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Rv. 208473), mentre nel caso di specie i giudici del merito hanno ritenuto sussistente il dubbio sull'esistenza della scriminante della legittima difesa non sulla base della sua mera indicazione da parte dell'imputato, ma sulla base della deposizione della moglie di quest'ultimo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc.pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen