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Ordinanza — n. 43174/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to new grounds and generic criticism of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43174/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the lower court's assessment of evidence and sentencing calculation, but the Court rejected these claims. The appeal was dismissed because the first ground was a generic reiteration of issues already reviewed by the trial judges, while the second ground constituted a new argument not raised during the appeal phase.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic criticism of the facts already examined or introduces new grounds not raised in the appeal act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility new grounds appeal generic criticism facts sentencing calculation review Italian Supreme Court furto di lieve entità tentato furto reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, con cui non era stato impugnato il profilo riguardante il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETICA STEFAN nato il 06/02/1987 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE ROMANO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo del 25 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di Stefan Petica per il reato di tentato furto aggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione fra i reati ascritti, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo alla valutazione della prova desunta da indizi di colpevolezza mancanti dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a risolversi nella mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza della Corte di appello) omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), è anche caratterizzato da genericità; - che il secondo motivo di ricorso, per mezzo del quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione alla mancanza dei singoli momenti esplicativi della sentenza con riguardo al calcolo seguito per la determinazione della pena, è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di un motivo nuovo, non dedotto con l'atto di appello, con cui non era stato impugnato il profilo riguardante il trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec