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Ordinanza — n. 43171/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and non-appealable issues under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43171/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pettiglione Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and application of the recidivism rule, but the court found these grounds generic and lacking specific factual errors. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specificity requirements of Article 591 and raised issues not properly raised in the prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, merely repeating arguments already rejected by the appellate court, or if they raise issues not properly deducible from the appeal grounds.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility under Art 591 recidivism rule Art 131 bis lack of specific factual error court costs and fine motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 131 bis c.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETTIGLIONE ANGELO nato a PALERMO il 13/03/1985 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pettiglione Angelo, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e ss. della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, oltreché essere generico, il motivo di ricorso è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen., oltreché essere generico, non è deducibile in sede di legittimità, sollevando una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023