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Ordinanza — n. 43170/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43170/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43170/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI LEONARDO nato a AGRIGENTO il 03/05/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso di Capizzi Leonardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione - in modo, peraltro, generico - di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso a fronte di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43170/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 192 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione - in modo, peraltro, generico - di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso a fronte di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca sotto sanzione internazionale riscossione di pene pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione azione condannatoria tentata estorsione

Disposizioni normative citate

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artt. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Capizzi Leonardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI LEONARDO nato a AGRIGENTO il 03/05/1977 avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Capizzi Leonardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, nonché la violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 56, 629 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione - in modo, peraltro, generico - di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso a fronte di una motivazione giuridicamente corretta e logicamente ineccepibile (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Cons