Ordinanza — n. 43169/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 09/10/1976 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Di Martino Giovanni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, nonché il vizio di omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, è estremamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 09/10/1976 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Martino Giovanni, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, nonché il vizio di omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, è estremamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano pagg. 1-4 della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza degli elementi costituivi del reato di truffa e pag. 5 per la congruità del trattamento sanzionatorio), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consiglie