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Ordinanza — n. 43166/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43166/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43166/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA SALVATORE nato a POGGIO IMPERIALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Di Summa Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente ed in particolare, alla valutazione delle prove, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del merito e, pertanto, non specifico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; tenuto conto, peraltro, che il motivo - oltreché reiterativo - è costituto da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ritenendo integrati, tanto l'elemento oggettivo, quanto l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37775 dell'1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085-01); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

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Ordinanza — n. 43166/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; tenuto conto, peraltro, che il motivo - oltreché reiterativo - è costituto da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ritenendo integrati, tanto l'elemento oggettivo, quanto l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37775 dell'1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085-01); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione sommaria cognizione del ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate impugnabilità della decisione di rinvio argomentazione nel merito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA SALVATORE nato a POGGIO IMPERIALE il 22/07/1969 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Summa Salvatore, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente ed in particolare, alla valutazione delle prove, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del merito e, pertanto, non specifico; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; tenuto conto, peraltro, che il motivo - oltreché reiterativo - è costituto da mere doglianze in punto di fatto, volte ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) ritenendo integrati, tanto l'elemento oggettivo, quanto l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, in aderenza ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 37775 dell'1/06/2016, Bertolini, Rv. 268085-01); che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che, il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla contestata aggravante, nonché la mancata disapplicazione della recidiva, è indeducibile poiché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso 4.)( • la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata in relazione alla congruità e adeguatezza della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Esten