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Ordinanza — n. 43165/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43165/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43165/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/08/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Di Maggio Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'art. 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta del ricorrente ad integrare la fattispecie di estorsione); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desunne dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 43165/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta del ricorrente ad integrare la fattispecie di estorsione); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desunne dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento riscossione di pene pecuniarie motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ripudiazione riesame del decreto espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Di Maggio Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'art. 629 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO GIUSEPPE nato a PALERMO il 14/08/1963 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Maggio Giuseppe, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'art. 629 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata circa la idoneità della condotta del ricorrente ad integrare la fattispecie di estorsione); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desunne dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Con