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Ordinanza — n. 43162/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43162/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43162/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNARILLI FRANCESCO nato a FONDI il 08/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Iannarilli Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con motivazione esente dai descritti vizi (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta (..) cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 334 del 26/011/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43162/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62, n. 4, cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con motivazione esente dai descritti vizi (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta (..) cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 334 del 26/011/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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danno patrimoniale cosa di poco valore furto di lieve entità licenziamento per furto furto di minore entità azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNARILLI FRANCESCO nato a FONDI il 08/09/1987 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iannarilli Francesco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante del danno di lieve entità, di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con motivazione esente dai descritti vizi (si vedano pagg. 1-2 della sentenza impugnata), il giudice del merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta (..) cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 334 del 26/011/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore 7Ilr