Ordinanza — n. 43161/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 08/06/1984 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Esposito Marco, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che, oltreché essere generici, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità e pag. 3 in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieti, Rv. 283489-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43161/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che, oltreché essere generici, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità e pag. 3 in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieti, Rv. 283489-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARCO nato a NAPOLI il 08/06/1984 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Esposito Marco, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art.640 cod. pen. ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., sono indeducibili poiché fondati su motivi che, oltreché essere generici, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità e pag. 3 in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a causa dell'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell'8/06/2022, Guarnieti, Rv. 283489-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente