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Ordinanza — n. 43160/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidiva and subjective intent grounds for attempted extortion crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Giannone Cristian inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lack of prescription for the extortion crime and the court's reasoning on subjective intent. The court rejected these arguments, noting that specific recidiva extends the prescription period and that eventual intent suffices for the crime's subjective element.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 2, cod. pen.; Art. 161, comma 2, cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; The specific and reiterated recidiva extends the ordinary and maximum prescription periods for extortion, while eventual intent satisfies the subjective element of the crime.

Parole chiave

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Italian Criminal Law Prescription Period Extension Specific Recidiva Eventual Intent Extortion Crime Court of Cassation Inadmissible Appeal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 2, cod. pen.
Art. 161, comma 2, cod. pen.
pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod.
Art. 648 cod. pen.
274721-01); considerato che il massimo della pena edittale stabilita dall'art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
274721-01); considerato che il massimo della pena edittale stabilita dall'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta
(Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv.
Sez. U. del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera
Sez. U. del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNONE CRISTIAN nato a ROMA il 27/05/1974 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giannone Cristian, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - la violazione di legge in riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione ascritto all'imputato è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva specifica e reiterata esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione; che, la recidiva reiterata e specifica, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01); considerato che il massimo della pena edittale stabilita dall'art. 648 cod. pen.

è di otto anni e che il reato è stato commesso il 26/05/2007, il termine ordinario di prescrizione si individua il 26/08/2020 (8 + 2/3 = 13 anni e 3 mesi); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 26/08/2029 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario); che, il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione, di cui a pag. 1 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale (per tutte:

Sez. U. del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Pres