Ordinanza — n. 43159/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIANLUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ,at Letto il ricorso di Brega Gianluca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di furto aggravato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il giudice del merito ha adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e del tutto confacente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come l'ipotizzata affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto presupposto risulta del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento di riscontro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43159/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il giudice del merito ha adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e del tutto confacente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come l'ipotizzata affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto presupposto risulta del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento di riscontro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BREGA GIANLUCA nato a ROMA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ,at
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Brega Gianluca, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione in luogo della fattispecie di furto aggravato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, il giudice del merito ha adeguatamente vagliato e disatteso, con motivazione esente da vizi logici e giuridici e del tutto confacente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, dep. 2022, Desideri, Rv. 282955-01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda pag. 2 della sentenza impugnata in cui si evidenzia come l'ipotizzata affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto presupposto risulta del tutto apodittica e non supportata da alcun elemento di riscontro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Es ore