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Ordinanza — n. 43158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPICCHIANO ADOLFO nato a ROMA il 25/01/1969 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso di Capicchiano Adolfo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, di cui al capo A) dell'imputazione, ascritto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione; che, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01); che, pertanto, tenuto conto che la pena edittale massima prevista ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 43158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: è di otto anni e che il reato è stato commesso il 24/03/2008, il termine ordinario di prescrizione si individua il 24/06/2021 (8 + 2/3); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 24/06/2030 (aggiungendo al suddetto termine + 2/3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione del termine prescrizione criminalità persistente riduzione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
274721-01); che, pertanto, tenuto conto che la pena edittale massima prevista ai sensi dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPICCHIANO ADOLFO nato a ROMA il 25/01/1969 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Capicchiano Adolfo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta - in modo, peraltro, generico - l'erronea applicazione della legge penale per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, di cui al capo A) dell'imputazione, ascritto all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione; che, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721-01); che, pertanto, tenuto conto che la pena edittale massima prevista ai sensi dell'art. 648 cod. pen.

è di otto anni e che il reato è stato commesso il 24/03/2008, il termine ordinario di prescrizione si individua il 24/06/2021 (8 + 2/3); mentre il termine massimo di prescrizione si individua il 24/06/2030 (aggiungendo al suddetto termine + 2/3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere