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Ordinanza — n. 43157/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43157/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43157/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDUL nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Mohamed Abdul, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte d'appello preso in considerazione le specifiche censure proposte con l'atto di appello essendosi limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43157/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione sufficiente motivi di rigore cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED ABDUL nato il 01/01/1992 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Abdul, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata posta a base del giudizio di responsabilità dell'imputato, per non avere la Corte d'appello preso in considerazione le specifiche censure proposte con l'atto di appello essendosi limitata a riportare il contenuto della sentenza di primo grado, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, invero, è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente