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Ordinanza — n. 43156/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43156/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43156/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVERA CASARETTO EDUARDO OMAR nato il 28/09/1966 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Rivera Casaretto Eduardo Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto il reato di tentata rapina impropria ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata e specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione precedentemente alla sentenza di secondo grado; che, invero, trattandosi di una tentata rapina impropria commessa il 27/06/2015 da soggetto recidivo specifico e reiterato, il termine ordinario di prescrizione si individua il 27/07/2026 (10 - 1/3 + 2/3 = anni 11 e 1 mese); mentre il termine massimo di prescrizione il 27/11/2033 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario di prescrizione); che, conseguentemente, il termine di prescrizione non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 157 cod. pen; Ordinanza — n. 43156/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 157 cod. pen. per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto il reato di tentata rapina impropria ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata e specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione precedentemente alla sentenza di secondo grado; che, invero, trattandosi di una tentata rapina impropria commessa il 27/06/2015 da soggetto recidivo specifico e reiterato, il termine ordinario di prescrizione si individua il 27/07/2026 (10 - 1/3 + 2/3 = anni 11 e 1 mese); mentre il termine massimo di prescrizione il 27/11/2033 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario di prescrizione); che, conseguentemente, il termine di prescrizione non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente istanza di revisione penale riduzione della pena revoca della sospensione condizionale ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Rivera Casaretto Eduardo Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIVERA CASARETTO EDUARDO OMAR nato il 28/09/1966 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rivera Casaretto Eduardo Omar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per non avere la Corte d'appello dichiarato estinto il reato di tentata rapina impropria ascritto all'imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto la corretta contestazione della recidiva reiterata e specifica esclude in radice l'eccepito perfezionamento del termine di prescrizione precedentemente alla sentenza di secondo grado; che, invero, trattandosi di una tentata rapina impropria commessa il 27/06/2015 da soggetto recidivo specifico e reiterato, il termine ordinario di prescrizione si individua il 27/07/2026 (10 - 1/3 + 2/3 = anni 11 e 1 mese); mentre il termine massimo di prescrizione il 27/11/2033 (aggiungendo 2/3 al termine ordinario di prescrizione); che, conseguentemente, il termine di prescrizione non è ancora decorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il President