Ordinanza — n. 43154/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Piampiano Santo Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare, in ordine al mancato contenimento della pena nel minino edittale e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, con esclusione della contestata recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell'avere agito per motivi abbietti e futili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43154/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell'avere agito per motivi abbietti e futili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAMPIANO SANTO DANIELE nato a TERMINI IMERESE il 02/09/1976 avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piampiano Santo Daniele, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, ed in particolare, in ordine al mancato contenimento della pena nel minino edittale e delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, con esclusione della contestata recidiva, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, la complessità delle argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva, considerata equivalente alle già concesse circostanze attenuanti e sulla congruità della pena inflitta in conformità con i parametri imposti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta - in modo, peraltro, generico - la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è anch'esso privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici del merito (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sull'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. in presenza della condizione ostativa dell'avere agito per motivi abbietti e futili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consiglier tensore 7Il