Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS STEFANO nato a VERONA il 11/02/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; e. Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS STEFANO nato a VERONA il 11/02/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; e.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente