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Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS STEFANO nato a VERONA il 11/02/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; e. Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43152/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione condono delle spese procedurali diritto di ottenere una decisione motivi validi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTIIS STEFANO nato a VERONA il 11/02/1987 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; e.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Martiis Stefano, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1-2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere tensore Il Presidente