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Ordinanza — n. 43151/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43151/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43151/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLOUANI HAMID nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Letto il ricorso di Ellouani Hamid, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43151/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione motivi di rigore difetto di motivazione sostituzione dei motivi cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Ellouani Hamid, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELLOUANI HAMID nato il 21/03/1970 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ellouani Hamid, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023