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Ordinanza — n. 43150/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43150/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Marino Gianluca inadmissible, ordering him to pay all associated legal costs. The court found the appellant's arguments against the lower court's decision on criminal law and procedural violations to be merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the court ruled that these grounds failed to meet the requirement for specific, argumentative criticism necessary to challenge the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 55, 326 cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen.; Art. 190, 192, 546 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed and fail to provide specific, argumentative criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of argumentation criminal procedure Court of Cassation impugnabilità della decisione di rinvio spese di difesa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. pen.
Art. 55 cod. proc. pen.
Art. 326 cod. proc. pen.
Art. 642 cod. pen.
all'art. 642 cod. pen., nonché la violazione del diritto di difesa quanto agli artt.
Art. 190 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 546 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 2 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 529 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GIANLUCA nato a NOVARA il 09/09/1978 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marino Gianluca, ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge penale in ordine agli artt. 367 cod. pen., 55, 326 cod. proc. pen. in rei. all'art. 642 cod. pen., nonché la violazione del diritto di difesa quanto agli artt. 190, 192 e 546 cod. proc. pen., oltre che la falsa applicazione degli artt. 642, 62 n. 2, 367 cod. pen. e 129, 529 cod. proc. pen., sono indeducibili poiché tutti fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che i primi tre motivi - oltre che reiterativi - sono costituti da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già esplicitato in modo esaustivo le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); vista la memoria del 20 settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile Generali Italia s.p.a., con conclusioni scritte e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.•

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso,