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Ordinanza — n. 43149/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43149/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43149/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOZANO YNGA ESTHER natali 18/02/1972 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; • Letto il ricorso di Lozano Ynga Esther, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 157 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, con conseguente spostamento del dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui cessa l'occupazione abusiva, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01); vista la memoria del 12 giugno 2023, depositata dal difensore della ricorrente, che, reiterando le censure inerenti alla qualificazione giuridica del reato, non aggiunge argomenti decisivi ai fini di superare la causa di inammissibilità del ricorso; vista la memoria dell'il settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile BNP Paribas REIM SGR p.a., con conclusioni e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.

Regesto Legislator

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art. 633 cod. pen; Ordinanza — n. 43149/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 633 e 157 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, con conseguente spostamento del dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui cessa l'occupazione abusiva, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01); vista la memoria del 12 giugno 2023, depositata dal difensore della ricorrente, che, reiterando le censure inerenti alla qualificazione giuridica del reato, non aggiunge argomenti decisivi ai fini di superare la causa di inammissibilità del ricorso; vista la memoria dell'il settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile BNP Paribas REIM SGR p.a., con conclusioni e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.

Parole chiave

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immobile occupato grave restrizione all'uso attuale impugnabilità della decisione di rinvio soggiorno ininterrotto restituzione di fondo inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod. pen
2 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il reato di cui all'art. 633 cod. pen.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOZANO YNGA ESTHER natali 18/02/1972 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lozano Ynga Esther, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 633 e 157 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello (si veda pag. 2 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il reato di cui all'art. 633 cod. pen. ha natura permanente quando l'occupazione si protrae nel tempo, con conseguente spostamento del dies a quo del termine di prescrizione al momento in cui cessa l'occupazione abusiva, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929-01); vista la memoria del 12 giugno 2023, depositata dal difensore della ricorrente, che, reiterando le censure inerenti alla qualificazione giuridica del reato, non aggiunge argomenti decisivi ai fini di superare la causa di inammissibilità del ricorso; vista la memoria dell'il settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile BNP Paribas REIM SGR p.a., con conclusioni e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presid