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Ordinanza — n. 43148/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43148/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43148/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO MARIA ANTONELLA natcha ENNA il 07/06/1993 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ,•• Letto il ricorso di Cascio Maria Antonella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento ascritto all'imputata, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43148/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4 e ss. della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Parole chiave

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esame di cassazione ricorso per risarcimento danni danneggiamento cognizione del ricorso per cassazione azione civile azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO MARIA ANTONELLA natcha ENNA il 07/06/1993 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; ,••

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cascio Maria Antonella, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e l'apparenza della motivazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio e all'asserita carenza dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento ascritto all'imputata, è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata); tenuto conto, peraltro, che il predetto motivo è costituto da mere doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); vista la memoria del 9 settembre 2023, depositata dal difensore della parte civile Comune di Castelvetrano, con conclusioni e nota spese; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile costituita, liquidate come in dispositivo, tenendo conto dell'attività svolta, della notula e della tariffa legale.c()

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rEefusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile comune di Castelvetrano, che liquida in complessivi euro milletrecento, oltre accessori di legge. Così deciso, il 26 settembre 2023 Il Consig